Il 12 aprile 2023, in terza lettura, è stata approvata alla Camera la proposta di legge sull’equo compenso. Il provvedimento è composto da 13 articoli. Scopo della legge è assicurare ai professionisti un compenso commisurato al valore della prestazione ed aumentarne la tutela nel rapporto contrattuale con determinate tipologie di imprese, ritenute contraenti forti, per via della loro natura, dimensioni ovvero fatturato.
Equo compenso: di cosa si tratta?
Ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento, si ha equo compenso a seguito della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge per le varie categorie professionali.
Equo compenso: a chi spetta?
L’equo compenso si applica ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale ex articolo 2230 del codice civile, anche in forma associata o societaria e relative allo svolgimento di attività professionali in favore di:
- imprese bancarie, assicurative e loro controllate, mandatarie
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.
- imprese con più di 50 lavoratori o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
Interessa tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine Professionale, che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate (ad esempio amministratori di condominio, tributaristi e revisori legali).
Presso il Ministero della Giustizia sarà istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, col compito di esprimere pareri e vigilare sul rispetto della norma.
Se l’accordo prevede clausole nulle?
Sono nulle le clausole che compromettono l’equità del compenso quali ad esempio le pattuizioni:
- di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale;
- che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano anticipazione di spese;
- che riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto;
- che diano al cliente la possibilità di richiedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- ecc.
La nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto il quale rimane valido per ciò che riguarda le pattuizioni legittime.
Come può tutelarsi il professionista?
I professionisti possono impugnare davanti al Tribunale competente contratti e accordi che prevedano un compenso non equo e:
- chiederne l’annullamento e la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività svolta;
- ottenere la differenza tra quanto già percepito e l’equo compenso rideterminato;
- chiedere un indennizzo.
Il professionista può essere sanzionato?
Obiettivo della legge è anche quello di impedire pratiche di concorrenza sleale tra colleghi tramite la proposta di tariffe al ribasso.
Ordini e Collegi hanno il compito di introdurre norme atte a sanzionare il proprio iscritto in caso di violazione delle norme sull’equo compenso.