Con l’entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche, l’ISTAT introduce il codice Ateco 96.99.92 che include espressamente escort e sex worker. Un aggiornamento tecnico che ha sollevato complesse riflessioni dal punto di vista giuridico e istituzionale.
Ateco 2025: nuovo codice per escort e sex worker
Dal 1° aprile 2025 è divenuta operativa la nuova classificazione Ateco 2025 nel Registro delle Imprese, con l’obiettivo di aggiornare la descrizione delle attività economiche sulla base delle trasformazioni economiche e sociali avvenute negli ultimi anni. Elaborata congiuntamente da ISTAT e sistema camerale, la classificazione recepisce mutamenti significativi nei settori produttivi e nei servizi, introducendo nuove voci e ridefinendo alcune categorie esistenti.
Tra le novità di maggiore impatto, si evidenzia l’inserimento del codice 96.99.92, riferito ai “Servizi di incontro ed eventi simili”. Questo codice rientra nella sezione 96, “Attività di servizi alla persona”, ed è specificamente dedicato ad attività come quelle di accompagnatori e accompagnatrici (escort), agenzie di incontri e agenzie matrimoniali, gestione di locali di prostituzione, fornitura e organizzazione di servizi ed eventi di natura sessuale. La classificazione ISTAT ha chiarito che queste attività sono rivolte a singoli individui e non a soggetti industriali o commerciali, assimilandole, sul piano formale, ad altri servizi alla persona, come tatuaggi, piercing o cura degli animali domestici.
Regolarizzazione fiscale e diritto penale
L’attribuzione di un codice Ateco specifico comporta la possibilità per chi opera in questi ambiti (escort e sex worker compresi) di registrarsi presso la Camera di Commercio e ottenere una posizione regolare ai fini fiscali e previdenziali. Tuttavia, la legittimazione sotto il profilo amministrativo e tributario non equivale a una piena legalizzazione sotto il profilo penale.
La normativa italiana, infatti, pur non criminalizzando l’attività di chi si prostituisce in forma autonoma, reprime severamente ogni forma di intermediazione, organizzazione e profitto sulla prostituzione altrui. La legge Merlin (L. 75/1958) vieta e punisce l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, con pene che arrivano fino a otto anni di reclusione e sanzioni pecuniarie fino a 25.000 euro. Pertanto, la gestione di locali o eventi a sfondo sessuale, l’organizzazione di servizi erotici o l’intermediazione commerciale potrebbero configurare reati anche in presenza di una regolare iscrizione alla Camera di Commercio.
Una sfida per le istituzioni
L’introduzione del codice Ateco per escort e sex worker rappresenta un’operazione di trasparenza e modernizzazione, in linea con l’evoluzione dei modelli economici e delle dinamiche sociali. Tuttavia, il riconoscimento fiscale e statistico di attività collegate alla sfera sessuale, per quanto coerente con prassi già in essere in altri paesi europei, si scontra in Italia con una cornice normativa che non contempla, né tollera, la strutturazione imprenditoriale della prostituzione.
Il risultato è una forma di ambiguità istituzionale, in cui da un lato si permette la regolarizzazione di attività afferenti alla sfera sessuale, ma dall’altro si rischia di innescare procedimenti penali in caso di organizzazione o profitto sulla prestazione altrui. È evidente, dunque, che il nuovo codice Ateco 96.99.92 sollecita non soltanto un aggiornamento burocratico, ma un ripensamento politico e giuridico sul trattamento normativo del lavoro sessuale in Italia. Un tema che, per la sua complessità, esige un confronto interdisciplinare tra giuristi, economisti, istituzioni e rappresentanze sociali.