Con il D.L. 48/2023, entrato in vigore il 5 maggio 2023, il governo è intervenuto modificando alcune disposizioni relative al contratto a tempo determinato, in particolare sulle causali necessarie per stipula, proroga o rinnovo in determinate condizioni.
Normativa in sintesi
Il contratto di lavoro a tempo determinato é caratterizzato dall’apposizione di un termine che predetermina la durata del rapporto di lavoro subordinato.
Al momento della scadenza del termine, il rapporto cessa senza bisogno di alcun preavviso.
La durata massima è fissata in 24 mesi.
Tale limite, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, può essere raggiunto per effetto:
- di un unico contratto (anche per il tramite di eventuali proroghe del termine fissato in origine);
- di una successione di contratti di durata inferiore (ovvero stipula di nuovi contratti e non proroghe).
Con particolare riferimento alla successione di contratti si devono computare:
- i contratti a tempo determinato conclusi tra le stesse parti per “mansioni di pari livello e categoria legale”, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro;
- i periodi di missione svolti tra le stesse parti per “mansioni di pari livello e categoria legale” nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Il limite di 24 mesi non trova applicazione con riferimento in particolare alle attività stagionali di cui al Dpr 1525/1963
Causali
Fino a 12 mesi i contratti a termine possono essere acausali (ovvero non deve essere indicata alcuna motivazione alla base della stipula), in caso di durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, è necessaria almeno una delle seguenti condizioni:
fino al 4 maggio 2023:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
In caso di rinnovo, erano necessarie le causali anche se la durata complessiva era inferiore a 12 mesi.
dal 5 maggio 2023:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;
- in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30.4.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
In caso di rinnovo, non sono necessarie causali se la durata complessiva è inferiore a 12 mesi e questa è la prima interessante novità.
Conversione in legge del Decreto Legge 48/2023
La novità più interessante arriva dalle modifiche apportare al testo in sede di conversione in legge avvenuta con la legge 3 luglio 2023 n. 85.
La legge di conversione infatti precisa che ai fini del computo del termine di dodici mesi acausali, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Si tratta un azzeramento del contatore dei 12 mesi che di fatto permette di superare i 12 mesi totali acasuali.
Per fare un esempio pratico, un contratto stipulato acausale dal 17 settembre 2022 con scadenza 14 febbraio 2023 (5 mesi complessivi), a decorrere dal 5 maggio 2023 può essere rinnovato acausale per 12 mesi, in luogo dei 7 mesi come previsto dalla precedente versione normativa.
Resta ferma la durata complessiva di 24 mesi.