La diffusione dello smart working ha sollevato nuovi interrogativi circa le modalità di controllo dei dipendenti da parte del datore di lavoro. Cosa si può fare e cosa no?
Lo smart working ha completamente cambiato il mondo del lavoro. Tuttavia, se da un lato ha offerto numerosi vantaggi ad aziende e lavoratori, dall’altro ha sollevato dubbi e perplessità circa le modalità di controllo dei dipendenti da parte del datore di lavoro. Per quanto riguarda i controlli sui dipendenti la normativa italiana fa riferimento all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Secondo il suddetto documento, “i controlli a distanza possono essere effettuati soltanto per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza dei lavoratori e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con i sindacati o, in loro assenza, con l’Ispettorato del Lavoro”. Inoltre, i lavoratori devono essere preventivamente informati circa l’uso degli strumenti e dei dispositivi atti al loro controllo.
Nel caso dello smart working, che rientra nella categoria del controllo a distanza, il confine tra controllo dei dipendenti e privacy diventa ancor più sottile. Ciò, è dovuto al fatto che i dipendenti lavorano da casa e i controlli rischiano di violarne la sfera intima e privata. In questo senso, è vietato il controllo sistematico e continuativo del pc del lavoratore, al fine di monitorarne i movimenti, grazie a software in grado di verificare se la persona sta effettivamente lavorando o se il computer è soltanto acceso. Inoltre, non è possibile geolocalizzare il lavoratore per scoprire se è veramente a casa. Tanto meno effettuare controlli sui siti frequentati da quest’ultimo o sulla casella mail personale. Sempre che questo non abbia lo scopo di proteggere il patrimonio aziendale.
Viceversa, la legge consente invece la duplicazione periodica dei dati contenuti nei pc aziendali, la quale dev’essere preventivamente nota ai dipendenti. Inoltre, il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi ad un investigatore privato per verificare se il dipendente sta commettendo un illecito ai danni dell’azienda. Anche in questo senso è necessario che vi sia un sospetto di reato e che i controlli non riguardino la verifica delle performances del dipendente nel luogo di lavoro. I controlli sui dipendenti (salvo ovviamente i controlli diretti da parte del datore di lavoro) non possono avere come oggetto la verifica della resa del lavoratore, ma soltanto la tutela e la salvaguardia dei beni e del patrimonio aziendali.