Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl Lavoro, senza apportare modifiche rispetto al testo già avvallato dalla Camera. Dal contratto misto per i forfettari alle dimissioni per assenze ingiustificate, il provvedimento introduce misure significative per la flessibilità e le tutele nel mondo del lavoro.
Contratto misto per i professionisti in regime forfettario
Il Ddl Lavoro, approvato in via definitiva dal Senato senza modifiche rispetto al testo della Camera, introduce una serie di modifiche che riguardano sia i lavoratori dipendenti che i professionisti. Le nuove misure toccano temi cruciali come il contratto misto, le dimissioni per assenze ingiustificate, i contratti stagionali e la compatibilità tra cassa integrazione e redditi da lavoro.
Una delle novità più rilevanti è appunto l’introduzione del contratto misto per i professionisti che operano con regime forfettario. Questa forma contrattuale consente di lavorare come dipendenti part-time al 40-50% per lo stesso committente principale dell’attività professionale.
Il contratto misto è applicabile solo nelle aziende con più di 250 dipendenti e richiede un accordo contrattuale al conferimento dell’incarico professionale. Per i lavoratori autonomi, questa flessibilità è vincolata alla presenza di specifici accordi aziendali di prossimità.
Dimissioni di fatto per assenze ingiustificate
Il Ddl Lavoro introduce anche la procedura per le dimissioni automatiche in caso di assenze prolungate e ingiustificate. Questa misura è pensata per evitare che i lavoratori assenti senza giustificazione possano, una volta licenziati, accedere alla NASPI.
Le dimissioni scattano automaticamente dopo 15 giorni di assenza o il periodo stabilito dal contratto collettivo. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro, che procede con le verifiche del caso. In mancanza di giustificazioni valide, il lavoratore è considerato dimesso senza diritto al trattamento di disoccupazione.
Maggiore flessibilità per il lavoro stagionale
Il disegno di legge apporta, inoltre, modifiche importanti anche al lavoro stagionale. La nuova normativa consente una maggiore flessibilità nelle riassunzioni a termine, estendendo le eccezioni oltre le categorie già previste dal DPR 1525/1963. Le aziende potranno quindi stipulare contratti stagionali per rispondere a esigenze legate a intensificazioni produttive o ai cicli stagionali, a patto che tali previsioni siano inserite nei contratti collettivi di settore.
Compatibilità tra cassa integrazione e redditi da lavoro
Un’altra misura introdotta dal Ddl Lavoro riguarda le regole sulla compatibilità tra cassa integrazione e redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente. Con la nuova normativa, il lavoratore perde il diritto alla CIG solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, anziché per l’intera durata del contratto a termine. Tuttavia, è obbligatorio comunicare all’INPS l’attività lavorativa svolta. In caso di mancata comunicazione, decade completamente dal diritto alla cassa integrazione.
Altre disposizioni del Ddl Lavoro
Il provvedimento include anche altre misure rilevanti, come il periodo di prova nei contratti a termine. Questo avrà una durata compresa tra 2 e 15 giorni per contratti fino a sei mesi, e fino a 30 giorni per contratti tra sei e dodici mesi. Sono previsti 60 giorni di sospensione dei termini fiscali per i professionisti in caso di ricovero urgente, malattia grave dei figli minorenni o gravidanza. Rispetto allo smart working, i datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei dipendenti in lavoro agile entro 5 giorni. Infine, sarà possibile rateizzare i debiti contributivi INPS e INAIL fino a un massimo di 60 rate, secondo criteri da stabilire con apposito decreto ministeriale.