Il Decreto Legge 13/2023, con l’articolo 26, introduce un esonero contributivo mirato alle aziende che hanno finanziato l’istituzione di programmi di dottorato innovativi nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), attraverso il Decreto Direttoriale numero 644 del 2024 dà il via alla fase operativa, consentendo alle aziende interessate di inoltrare le domande per usufruire dell’esenzione contributiva in trattazione.
Aziende beneficiarie
L’accesso al beneficio spetta alle imprese che partecipano al cofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo, del PNRR, prevista attraverso le convenzioni stipulate con le università le AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
Requisiti dei lavoratori
L’esonero si applica alle aziende che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori e lavoratrici:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca;
- titolari (o che sono stati titolari) di contratti di ricerca presso università o enti di ricerca;
- che sono (o sono stati) ricercatori a tempo determinato presso le università.
Misura e durata del beneficio
L’esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi Inail) è fruibile:
- per un massimo di 24 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026;
- nel limite complessivo di 7.500 euro ovvero (3.750 euro su base annua) per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato;
- per massimo due posizioni per ciascuna borsa di dottorato finanziata.
Modalità di richiesta del beneficio
L’impresa, per fruire del beneficio, è tenuta a compilare la domanda di accesso, in modalità telematica, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR al link https://dottorati-imprese.mur.gov.it.
L’esonero contributivo è riconosciuto sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Il MUR comunica, attraverso la piattaforma informatica, l’esito della richiesta di ammissione all’esonero contributivo ovvero:
- l’approvazione, (il MUR notifica altresì all’Inps l’esito del provvedimento al fine di consentire la gestione dell’esonero);
- il rigetto.
Sanzioni
L’esonero può essere revocato in tutto o in parte, oppure sospeso, in base alla tipologia di irregolarità, alla sua gravità e alla possibilità o meno di regolarizzazione della stessa.