I fringe benefit legati alle auto aziendali costituiscono una parte importante della retribuzione non monetaria per molti lavoratori. Nel 2025 la normativa fiscale italiana ha introdotto cambiamenti significativi in questo ambito, modificando le percentuali di tassazione applicate al valore della quota d’uso personale dell’auto concessa in uso promiscuo.
Cos’è un fringe benefit?
Il termine fringe benefit, indica una forma di compenso in natura riconosciuta ai lavoratori dipendenti in aggiunta alla normale retribuzione monetaria.
I fringe benefit concorrono a formare la retribuzione imponibile, sono cioè generalmente soggetti a tassazione IRPEF e contributi INPS salvo specifiche e particolari deroghe.
Uso delle auto aziendali
Quando un’azienda assegna un’automobile a un dipendente, è fondamentale distinguere come viene utilizzata quella vettura, poiché il trattamento fiscale cambia a seconda dell’uso:
- uso esclusivamente aziendale: se il veicolo è fornito al dipendente solo per esigenze lavorative (ad esempio per svolgere mansioni durante l’orario di lavoro) e non per uso personale, allora non si configura un fringe benefit imponibile. L’auto è uno strumento di lavoro e il suo utilizzo non genera reddito in natura per il dipendente.
- uso esclusivamente personale: se al contrario l’auto aziendale fosse concessa solo per uso privato del dipendente (situazione meno comune), verrebbe considerata un fringe benefit al 100% del suo valore. In tal caso l’intero valore normale dell’auto in uso (ad esempio il canone di noleggio o un valore di mercato equivalente) andrebbe conteggiato come reddito imponibile. In altre parole, il dipendente sarebbe tassato come se l’azienda gli avesse corrisposto uno stipendio aggiuntivo pari al valore commerciale dell’uso dell’auto a scopo personale.
- uso promiscuo aziendale e personale: è la situazione più frequente, in cui l’auto è concessa per un utilizzo misto sia lavorativo sia privato, cioè il dipendente può utilizzare la vettura aziendale anche al di fuori dell’orario di lavoro per scopi personali. In questo caso scatta il calcolo forfettario del fringe benefit: solo una quota convenzionale del costo d’esercizio annuo del veicolo viene imputata come reddito imponibile. La normativa fiscale italiana stabilisce infatti che, per le auto ad uso promiscuo, si considera una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e si moltiplica tale kilometraggio per il costo chilometrico del modello di vettura (dato desumibile dalle tabelle ACI pubblicate annualmente). Su questo costo annuale standard si applica poi una percentuale fissa per determinare la parte di valore imputabile a fringe benefit tassabile. Storicamente, tale percentuale base è stata del 30% ma negli ultimi anni è stata modulata in base a norme più recenti. In ogni caso, solo questa frazione forfettaria concorre a formare il reddito imponibile del dipendente, mentre la restante parte del costo dell’auto è considerata attribuibile all’uso lavorativo e non tassata.
Le novità del 2025
La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) ha introdotto importanti novità nella tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali ad uso promiscuo. In particolare, sono state ridefinite le percentuali da applicare per determinare la quota di valore imponibile legata all’uso personale delle vetture aziendali. L’obiettivo dichiarato è di incentivare la diffusione di veicoli a minor impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica. Di seguito i punti salienti delle nuove disposizioni fiscali in vigore dal 1° gennaio 2025 per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione con contratto aziendale a partire da tale data):
- base imponibile al 50%: la regola generale diventa che il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km concorre a formare il reddito da lavoro. Eventuali contributi richiesti al dipendente, ad esempio trattenute in busta paga per l’uso dell’auto, riducono l’importo imponibile in proporzione.
- riduzione al 20% per veicoli ibridi plug-in: per i veicoli a tecnologia ibrida plug-in (motorizzazione elettrica + motore termico, ricaricabili alla rete) la percentuale del 50% è ridotta al 20%. Questa agevolazione fiscale intende favorire l’adozione di auto a basse emissioni nelle flotte aziendali.
- riduzione al 10% per veicoli elettrici: per le autovetture completamente elettriche, prive di motore a combustione interna, la quota imponibile viene ulteriormente ridotta al 10% del costo annuo convenzionale.
Va sottolineato che queste nuove percentuali si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati ai dipendenti con contratti decorrenti dal 1° gennaio 2025.
Per le auto già assegnate in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2024 rimane in vigore la normativa precedente basata sulle emissioni così come resta in vigore la normativa ancora precedente per le assegnazioni fatte dal 30 giugno 2020 a ritroso ovvero il 30% fisso del valore convenzionale a prescindere da ogni ulteriore elemento.
Quale era il regime precedente?
Le novità del 2025 rappresentano un cambio di paradigma rispetto al regime di tassazione dei fringe benefit auto introdotto negli anni precedenti. Dal 2020 al 2024, infatti, la tassazione dell’auto aziendale ad uso promiscuo era basata principalmente sulle emissioni di CO₂ del veicolo, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
In particolare, per i contratti di assegnazione stipulati dal 1° luglio 2020 in poi, il valore imponibile veniva calcolato sempre su 15.000 km * costo ACI, ma la percentuale applicabile variava in funzione della classe di emissioni della vettura. Il meccanismo previgente prevedeva quattro scaglioni di CO₂:
- auto a basse emissioni (≤ 60 g/km di CO₂) – tipicamente veicoli elettrici o alcuni ibridi plug-in molto efficienti: 25% del costo annuo convenzionale veniva tassato;
- auto a emissioni medio-basse (61–160 g/km CO₂) – la maggior parte delle auto utilitarie, berline e SUV di piccola-media cilindrata rientravano in questa fascia: 30% del costo annuo convenzionale;
- auto a emissioni elevate (161–190 g/km CO₂) – veicoli di grossa cilindrata o alte prestazioni con emissioni superiori alla media: 50% del costo convenzionale;
- auto a emissioni molto alte (> 190 g/km CO₂) – vetture altamente inquinanti per consumi o prestazioni (es. SUV di lusso, auto sportive): 60% del costo convenzionale tassabile.
Per contesto, ricordiamo che prima del luglio 2020 vigeva, come detto, la regola unica del 30% per tutti i veicoli in uso promiscuo.