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Fringe Benefit: quali sono le modifiche previste per il 2024?

Il Consiglio dei Ministri, in data 16 ottobre 2023, ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2024. In attesa di conoscere il testo del provvedimento analizziamo l’intervento annunciato in materia di fringe benefit.

Soglia di esenzione “ordinaria” prevista dal TUIR

A norma dell’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sul reddito, la soglia di esenzione per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti, è pari a 258,23 euro annui.

In caso di superamento di detta soglia, tutta la somma entra negli imponibili fiscali e contributivi per il relativo versamento di tasse e contributi.

Soglia di esenzione per il solo anno 2023

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (appunto i fringe benefit) è stato innalzato dagli ordinari 258,23 euro a 3.000 euro.

Inoltre, vengono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. (Articolo 40 Decreto Legge 48/2023)

Per i lavoratori senza figli a carico, invece, anche per il 2023, continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR e quindi:

  • soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati,
  • nessuna estensione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

Quali le previsioni per il 2024?

Tra le misure inserite nel disegno di legge di Bilancio per il 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, c’è anche la ridefinizione del limite di esenzione di beni e servizi ai sensi del predetto articolo 51 comma 3 del Tuir.

Limitatamente al periodo di imposta 2024, nessun intervento quindi, le attuali soglie di esenzione saranno sostituite dai seguenti valori:

  • euro 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti, in luogo degli attuali 258,23 euro,
  • euro 2.000 per i lavoratori con figli a carico in luogo degli attuali 3.000 euro.

E’ inoltre prevista la possibilità di considerare nei nuovi limiti anche il pagamento dell’affitto o gli interessi del mutuo sulla prima casa.

Riportiamo integralmente l’articolo 6 della bozza della legge di Bilancio del 23 ottobre 2023:

“Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Il limite di cui al comma 1, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.”

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