Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con figure che hanno difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro e per periodi di tempo limitati.
Il contratto di lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato con cui un lavoratore dà la propria disponibilità ad un datore di lavoro che può usufruire del suo impiego in modo discontinuo. Anche detto “a chiamata” o “job on call”, questo tipo di contratto prevede la possibilità che il lavoro venga svolto in periodi prestabiliti di una settimana, di un mese o di un anno ed è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Quali forme di lavoro intermittente esistono?
È possibile stipulare due tipologie di contratto di lavoro intermittente: con obbligo di disponibilità o senza obbligo di disponibilità. Nel caso di contratto con obbligo di disponibilità, il lavoratore è tenuto a rimanere disponibile all’impiego nel periodo concordato. Al lavoratore, se non chiamato a svolgere l’impiego, è riconosciuta una indennità mensile di disponibilità stabilita in base ai contratti collettivi.
Nel contratto senza obbligo di disponibilità, invece, il lavoratore può rifiutare la chiamata del datore; in questo caso il pagamento sarà basato soltanto sulle ore di lavoro effettivamente erogate.
In quali casi è possibile stipulare in contratto di lavoro intermittente?
In contratto di lavoro a chiamata è concepito per quelle figure che hanno difficoltà nell’inserimento del mercato del lavoro a causa della mancanza di esperienza oppure per la loro età avanzata. Infatti, è possibile concludere questo tipo di contratto con soggetti che hanno meno di 24 anni oppure più di 55 anni. I contratti stipulati con lavoratori under 24 devono poi essere necessariamente conclusi prima del compimento del 25° anno di età del lavoratore.
È consentito stipulare un contratto di lavoro intermittente purché non vengano svolte più di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari. Fanno eccezione i settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi in cui le giornate di lavoro possono essere più del massimo stabilito per legge. Negli altri settori, qualora venisse superato il numero massimo di giornate, il rapporto di lavoro verrebbe convertito in un contratto a tempo pieno e indeterminato.
Non è possibile sottoscrivere un contratto a chiamata:
- per sostituire altri lavoratori in stato di sciopero;
- per svolgere lo stesso impiego di altri lavoratori che siano stati sospesi o licenziati nei 6 mesi precedenti;
- per aziende non in regola in ambito di sicurezza sul lavoro.
Anche in presenza di queste violazioni, il rapporto viene automaticamente trasformato in un contratto a tempo pieno e indeterminato.
Cosa deve contenere un contratto “Job on call”?
Secondo quanto stabilito dall’art. 15 D.Lgs. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente deve riportare:
- durata del rapporto, tipologia di contratto (con o senza obbligo di disponibilità) e mansioni da ricoprire;
- luogo e modalità della eventuale disponibilità e del preavviso di chiamata, comunque non inferiore ad un giorno lavorativo;
- trattamento economico e indennità di disponibilità, se prevista;
- forme e modalità di richiesta della prestazione da parte del datore di lavoro;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della eventuale indennità;
- misure di sicurezza da adottare, specificatamente sulla base dell’attività stabilita.
La retribuzione del lavoratore intermittente è assimilata a quella dei lavoratori assunti e inquadrati dallo stesso datore di lavoro, facendo riferimento ai minimi orari del CCNL in uso. Nei periodi in cui il lavoratore non è chiamato a svolgere nessuna mansione, non gli verrà riconosciuto alcun trattamento economico, ad esclusione dell’eventuale indennità di disponibilità.