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Pagamento retribuzione

Pagamento della retribuzione: date e modalità

Lo svolgimento della prestazione lavorativa comporta come principale obbligo del datore di lavoro il pagamento della retribuzione. La mancata erogazione o eventuali ritardi possono portare a problemi fiscali e controversie tra il datore di lavoro e dipendente.

Qual è la data di pagamento?

Nel nostro ordinamento vige il principio della postnumerazione, in forza del quale il diritto alla retribuzione sorge dopo che la prestazione è stata eseguita.

Come regola generale possiamo considerare quindi che la retribuzione deve essere pagata entro il mese successivo a quello in cui viene effettuata la prestazione lavorativa ma molte possono essere le eccezioni.

Nella pratica, sarà necessario accertare tramite il contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda se vi siano o meno disposizioni relativamente ai tempi di pagamento.

Qualora il contratto collettivo non preveda regole specifiche, le tempistiche di intesse potrebbero essere disciplinate da accordi aziendali ovvero dal contratto individuale di lavoro; se nemmeno questi contengono indicazioni, allora il pagamento potrà avvenire sulla base di una prassi aziendale consolidata.

Sulla base del principio di cassa allargato (comma 1 articolo 51 Dpr 917/86), si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo.

E se l’azienda paga in ritardo?

Il datore di lavoro, considerato in mora, dovrà versare gli interessi nella misura legale (o nella misura stabilita dal ccnl applicato) e risarcire l’eventuale il maggior danno subito dal lavoratore.

A tutela dei propri interessi, il lavoratore può inviare un sollecito senza particolari formalità, anche attraverso una semplice comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R ovvero con posta elettronica certificata.

Quali strumenti di pagamento sono utilizzabili?

L’articolo 1 comma 910 della Legge 205/2017 ha previsto che, a far data dal 1/07/2018, i datori di lavoro ed i committenti in genere (ad eccezione del lavoro domestico) devono corrispondere la retribuzione solamente con sistemi tracciabili vietando quindi espressamente il contante.

La medesima norma specifica che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Gli strumenti di pagamento leciti sono:

  • bonifico sul conto identificato dall’IBAN comunicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronici;
  • pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore;
  • carta di credito prepagata intestata al lavoratore anche se non collegata ad un IBAN, conservando la ricevuta di versamento per comprovare la tracciabilità del pagamento in caso di ispezioni e controlli.

Non sono comunque soggette al suddetto obbligo di tracciabilità gli importi che non sono considerabili retribuzione come ad esempio i rimborsi spese (fermi restando i limiti stabiliti per l’uso del contante).

Il datore di lavoro che violi le disposizioni sulla tracciabilità potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 moltiplicata per il numero di mensilità interessate a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti.

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