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Pensionati che lavorano: le nuove regole Inps sul diritto all’indennità di malattia

Con la Circolare numero 57 dell’11 marzo 2025, l’Inps ha introdotto un significativo cambio di rotta nel riconoscimento della tutela previdenziale per malattia ai pensionati che intraprendono un nuovo lavoro dipendente. Un aggiornamento che ridefinisce i criteri di accesso alle prestazioni economiche legate a eventi morbosi, bilanciando le esigenze di protezione sociale con i vincoli di incumulabilità tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro.

Il precedente orientamento

Fino a oggi, l’Istituto si era attenuto a quanto stabilito dalla circolare numero 95bis del 2006, secondo cui ai pensionati non spettava l’indennità di malattia per patologie insorte dopo la cessazione del rapporto di lavoro precedente.

Questo principio si applicava anche a chi, dopo il pensionamento, avviava una nuova attività lavorativa, poiché si presumeva che la pensione compensasse già la perdita di reddito.

La ratio era chiara, l’indennità di malattia è concepita come sostituto della retribuzione per chi è temporaneamente senza occupazione, condizione non compatibile con lo status di pensionato.

Il cambio di rotta del 2025

La circolare 57/2025 modifica questo approccio, riconoscendo che, i lavoratori che pur percependo un trattamento pensionistico svolgono un’attività di lavoro dipendente, possano beneficiare della tutela.

Infatti, se da un lato continuano a ricevere la pensione, dall’altro perdono il reddito aggiuntivo derivante dal nuovo lavoro.

Per questo, l’Istituto introduce per i pensionati-lavoratori la possibilità di accedere alla tutela previdenziale della malattia, purché sussistano due condizioni:

  1. il lavoratore deve essere regolarmente assoggettato ai contributi per malattia, versati dal datore di lavoro secondo le normative del settore di appartenenza;
  2. il riconoscimento del diritto deve essere espressamente previsto da disposizioni legislative o contrattuali.

La circolare ribadisce che i datori di lavoro hanno l’obbligo di versare i contributi per malattia per i pensionati assunti, senza deroghe. Questo onere grava interamente sull’azienda, in base al settore e alla qualifica del dipendente.

Tuttavia, l’erogazione effettiva dell’indennità dipende dall’autorizzazione normativa, lasciando ai datori il compito di verificare la compatibilità del caso specifico.

Incumulabilità e casi di esclusione

Un aspetto cruciale riguarda l’incumulabilità tra pensione e indennità di malattia.

L’INPS chiarisce che, se il trattamento pensionistico è incompatibile con i redditi da lavoro, l’indennità di malattia, avendo natura sostitutiva della retribuzione, segue lo stesso regime.

Ciò significa che il pensionato-lavoratore non potrà cumulare le due erogazioni.

Rapporti esclusi

Dall’appicazione delle previsioni della circolare 57 sono esclusi:

  • operai agricoli a tempo determinato (OTD): per questa categoria, il diritto all’indennità è legato all’iscrizione negli elenchi anagrafici, la cui validità scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Se il lavoratore OTD, pur essendo pensionato, non attiva un nuovo rapporto lavorativo, perde automaticamente la tutela;
  • iscritti alla Gestione separata: i lavoratori autonomi o parasubordinati iscritti a questa gestione non possono ricevere prestazioni per malattia o degenza ospedaliera se già titolari di una pensione.

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