Il periodo di prova è una fase iniziale del rapporto di lavoro che consente a datore e lavoratore di verificare reciprocamente la convenienza del rapporto: il datore può valutare le capacità e l’adattamento del dipendente al ruolo, mentre il lavoratore può capire se le condizioni di lavoro sono in linea con le proprie aspettative. Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto senza necessità di fornire una motivazione e senza particolari formalità tanto è vero che non nemmeno necessaria la procedura telematica obbligatoria in caso di dimissioni.
Nel contesto dei contratti a tempo determinato, il periodo di prova assume caratteristiche particolari, soprattutto a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 203/2024, nota come Collegato Lavoro.
Questa recente riforma, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha stabilito regole più chiare sulla durata massima (e minima) del periodo di prova nei contratti a termine, assicurando una maggiore proporzionalità rispetto alla durata del contratto stesso.
Cos’è il periodo di prova in un contratto di lavoro?
Per essere valido, il patto di prova deve essere stipulato per iscritto prima dell’inizio effettivo del lavoro e deve essere correlato in modo specifico alle mansioni che il lavoratore andrà a svolgere e su cui verrà misurato dal datore di lavoro.
Ciò garantisce trasparenza, infatti il lavoratore ha piena coscienza delle attività sulle quali verrà valutato.
Se il periodo di prova non è messo per iscritto all’assunzione, il rapporto di lavoro si considera fin da subito definitivo e a tutti gli effetti vincolante per la durata stabilita.
Il R.D.L. 1825/1924 fissa a 3 mesi il tetto per gli impiegati senza funzioni direttive, mentre consentiva fino a 6 mesi per impiegati con funzioni direttive e qualifiche superiori. Tale distinzione storica è riflessa in molti contratti collettivi, sebbene in nessun caso oggi si possa superare il limite generale di 6 mesi così come ribadito dalla più recente legge 604/1966 e dall’ancora più recente Dlgs 104/2022.
In sintesi, 6 mesi rappresentano la durata massima assoluta del periodo di prova prevista dalla legge, ed entro quel limite i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) definiscono la durata concreta in base alla categoria e qualifica del lavoratore fermo restando il sotto-limite di 3 mesi per gli impiegati.
Periodo di prova e contratti a tempo determinato: la disciplina previgente
Prima della riforma del 2025, la normativa non forniva indicazioni quantitative chiare su come modulare la prova nei contratti a termine. Ci si doveva riferire alle stesse norme generali valide per i contratti a tempo indeterminato, con il solo principio – introdotto nel 2022 – che la prova dovesse essere proporzionale alla durata del contratto.
In particolare, il Decreto Legislativo 104/2022 (noto come decreto Trasparenza) aveva già stabilito alcuni punti importanti:
(a) il tetto generale di sei mesi di prova valeva anche per i contratti a termine;
(b) nei contratti a termine la durata del periodo di prova deve essere ridotta in maniera proporzionale rispetto alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere;
(c) in caso di rinnovo di un contratto a termine per le stesse mansioni, non è possibile un nuovo periodo di prova;
(d) eventuali periodi di assenza durante la prova, per esempio malattia, infortunio, maternità/paternità obbligatoria, comportano il prolungamento del periodo di prova in misura corrispondente ai giorni di assenza (in modo che il datore abbia comunque a disposizione tutti i giorni di lavoro effettivo pattuiti per valutarlo).
Tuttavia, molti contratti collettivi nazionali non avevano recepito tale il principio di proporzionalità, e di conseguenza non avevano introdotto regole specifiche per il periodo di prova nei rapporti a termine.
In assenza di indicazioni specifiche, accadeva spesso che i datori di lavoro applicassero anche ai contratti brevi lo stesso periodo di prova previsto per quelli a tempo indeterminato. Questo squilibrio risultava penalizzante per il lavoratore a termine, il quale rimaneva in una posizione precaria per quasi tutta la durata del contratto, e contraddiceva lo spirito della proporzionalità richiesto dalla direttiva europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (recepita appunto col D.lgs. 104/2022). Era dunque evidente la necessità di un intervento normativo per definire meglio la proporzione e garantire tutele adeguate.
Le novità introdotte dalla Legge 203/2024 (Collegato Lavoro)
Per risolvere queste incertezze, il legislatore è intervenuto con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 entrata in vigore il 12 gennaio 2025. L’articolo 13 di questa legge ha modificato la disciplina del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, stabilendo dei criteri numerici precisi legati alla durata del contratto. In sostanza, la legge introduce un rapporto diretto tra la durata del contratto e la durata massima del periodo di prova:
«Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Il Legislatore, quindi, pare avere introdotto una regola di portata generale, rapporto 1:15, ma in parziale deroga a questa, solo per contratti fino a 6 mesi e inferiori 12 mesi, indica una regola specifica e comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
Pur non essendo una novità, preme ricordare che in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
I punti principali delle novità sono:
- rapporto 1:15 – in via generale, la durata del periodo di prova in un contratto a termine è fissata in 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di contratto. Ciò significa, che per ogni quindici giorni di durata del contratto si può prevedere al massimo un giorno di lavoro in prova. Questo criterio rende proporzionale “al giorno” la prova rispetto al contratto.
- limiti per contratti fino a sei mesi – per i contratti di lavoro di durata non superiore a 6 mesi, in ogni caso, il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni. Ad esempio, su un contratto di 1 mese (circa 30 giorni) il rapporto 1:15 darebbe 2 giorni; su un contratto di 6 mesi (circa 180 giorni) il rapporto darebbe 12 giorni, entrambi valori compresi nel range 2-15, quindi rispettosi del limite.
- limiti per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi – per questa tipologia di contratti a termine, il periodo di prova non può superare i 30 giorni. Ad esempio, su un contratto di 10 mesi il rapporto 1:15 equivarrebbe a circa 20 giorni di prova.
- contratti oltre 12 mesi – per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, il collegato lavoro non detta indicazioni specifiche, contrariamente a quanto accade per i contratti di durata inferiore.
- clausole più favorevoli – la legge ribadisce che eventuali disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi continuano ad applicarsi. Ciò significa che, se un CCNL prevede, ad esempio, un periodo di prova massimo più breve per una certa categoria di lavoratori a termine, quella previsione, più vantaggiosa per il lavoratore, prevale sui nuovi limiti di legge. Le soglie fissate dalla Legge 203/2024 sono dunque da intendersi come limiti massimi (e minimi) legali, che non impediscono di accordarsi per periodi di prova inferiori.
Riassumendo in forma tabellare i limiti di durata del periodo di prova introdotti dal Collegato Lavoro:
Non essendo espressamente previsto dalla normativa, si ritiene non applicabile alcuna forma di arrotondamento, per cui, ad esempio, un contratto di 73 giorni di lavoro avrà un periodo di prova di 4 giorni risultando 73:15=4,87.