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Riduzione del cuneo fiscale 2025: novità e conferme

Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra il costo totale del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e il reddito netto percepito dal lavoratore. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune modifiche al sistema fiscale, con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale e sostenere il potere d’acquisto, soprattutto per le fasce di reddito medio-basse.

Aliquote irpef 2025: rese strutturali le previsioni per il 2024

Il sistema di tassazione IRPEF è stato confermato rendendo strutturale, a partire dal 2025, la modifica sperimentale introdotta nel 2024.

Gli scaglioni Irpef e le relative aliquote, a decorrere dal periodo di imposta 2025, saranno pari al:

  • aliquota del 23% per un reddito complessivo non superiore a euro 28.000;
  • aliquota del 35% per un reddito complessivo oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000;
  • aliquota del 43% per un reddito complessivo oltre ad euro 50.000.

Inoltre, per i titolaridi reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 è confermato l’innalzamento da euro 1.880 ad euro 1.955 della detrazione di lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del Tuir.

Per effetto dell’innalzamento di tale detrazione la c.d. no tax area è elevata a euro 8.500.

Novità 2025: somma integrativa e ulteriore detrazione

Dal 2025 il taglio del nucleo fiscale viene affidato anche a due nuove misure agevolative:

  • un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a euro 20.000;
  • un’ulteriore detrazione di imposta per i redditi superiori ad euro 20.000 e fino ad euro 40.000.

Il bonus, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a euro 20.000, si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari al:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a euro 8.500;
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a euro 15.000.
  • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a euro 20.000.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’interno anno.

Se il reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 40.000 al lavoratore compete un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda pari:

  • ad euro 1.000 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 32.000 (si tratta quindi di una detrazione fissa);
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 32.000 ma non ad euro 40.000.

Il bonus e l’ulteriore detrazione si applicano solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il datore di lavoro riconoscerà il bonus e l’ulteriore detrazione in via automatica, senza che sia necessaria la preventiva richiesta del lavoratore e potrà compensare il credito maturato.

Qualora in sede di conguaglio, le agevolazioni risultino non spettanti, il sostituto di imposta dovrà recuperare il relativo importo rateizzandolo in dieci rate di pari importo se superiore a 60 euro, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Trattamento integrativo

Il riconoscimento del trattamento integrativo di cui al D.L. 3/2020, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, è consentito soltanto qualora l’imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro.

Si ricorda che il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di euro 1.200 a condizione che il soggetto sia “capiente” ovvero che l’imposta lorda determinata da lavoro dipendente e assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente.

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