Un lavoratore che svolge un altro lavoro durante i giorni in cui ha richiesto il congedo parentale commetto un abuso. Il datore di lavoro può procedere nei confronti del dipendente, licenziandolo per giusta causa.
Il fatto
Un lavoratore di uno stabilimento balneare aveva richiesto al proprio datore di lavoro di poter usufruire di due giorni di congedo parentale, come previsto dall’art. 32 del decreto legislativo 151/2001. Il datore ha scoperto, attraverso l’operato di una agenzia investigativa, che il dipendente aveva impiegato le due giornate di congedo lavorando come parcheggiatore invece di prendersi cura del proprio figlio. L’azienda ha quindi licenziato per giusta causa il lavoratore, considerando che erano venute a mancare le basi di un rapporto di fiducia. Il dipendente ha impugnato il licenziamento ma senza successo.
La sentenza del tribunale
Il tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza del 17 aprile 2024, ha convalidato il licenziamento. Nella sentenza viene affermato che il lavoratore ha il diritto di usufruire del congedo parentale, ma allo stesso tempo il titolare può verificare il modo in cui questo diritto viene esercitato, anche ricorrendo all’operato di terzi. La condotta del lavoratore, scoperto a svolgere un altro impiego, è stata giudicata contraria alla buona fede. Inoltre, l’ex dipendente è stato accusato anche di indebita percezione dell’indennità economica del congedo. In conclusione, il tribunale respinge il ricorso relativo del lavoratore affermando che il suo comportamento giustifica il licenziamento per giusta causa, essendo venuta a mancare la fiducia in lui.
Precedenti sentenze legate al congedo parentale
La sentenza del tribunale richiama il precedente giudicato in Cassazione n° 16207/2008. Nella sentenza viene espresso che si abusa del diritto potestativo di congedo parentale quando il diritto non è esercitato per la cura del minore, ma per svolgere attività lavorativa o di altro tipo. Nel caso specifico, ad aver abusato del congedo era stato il dipendente di una spa che aveva utilizzato i giorni di congedo per lavorare nella pizzeria d’asporto della moglie. Inizialmente il licenziamento era stato revocato dalla Corte d’Appello di Milano, ordinando il reintegro e il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte d’Appello riteneva che le giornate di congedo parentale potessero essere utilizzate, più in generale, per soddisfare esigenze organizzative familiari. Viene considerato irrilevante il fatto che l’uomo non si sia occupato della figlia. Il lavoro svolto in pizzeria soddisfaceva un’esigenza familiare, rendendo lecito l’uso dei giorni di congedo.
La società ha così fatto ricorso in Cassazione, che ha ribaltato il verdetto. La Corte di Cassazione ha sostenuto che la Corte d’Appello ha interpretato la normativa in modo errato. Il congedo parentale non può essere utilizzato per soddisfare qualsiasi esigenza familiare, ma deve essere impiegato per la cura diretta del minore. Se il congedo viene impiegato per svolgere altre attività lavorative si configura un abuso del diritto che può legittimare il licenziamento per giusta causa.