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Sgravio contributivo da settembre 2024 per aziende del Sud fino a 10 dipendenti

Il DL Coesione introduce lo sgravio totale per le aziende di alcune regioni ben definite che assumono a tempo indeterminato. Come funziona e chi ne ha diritto?

Tra le varie novità previste dal DL Coesione vi è lo sgravio totale per le regioni della Zona Economica Speciale definito “Bonus Zes” in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Quali sono le regioni interessate?

La misura in trattazione interessa le regioni ZES (Zona Economica Speciale) ovvero:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Sardegna,
  • Sicilia,

ed è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In cosa consiste l’esonero?

L’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro dovuti all’Inps (escluso i premi Inail quindi), ma comunque entro il limite massimo di 650 euro su base mensile.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216 (la cosiddetta “superdeduzione del costo del lavoro”).

Quali requisiti deve possedere l’azienda?

Il datore di lavoro, per potere beneficiare dell’agevolazione, deve:

  • occupare non più di 10 dipendenti;
  • essere regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva);
  • rispettare i principi generali di fruizione dei benefici così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n.150/2015;
  • assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un soggetto over 35 e disoccupato da almeno 24 mesi.

Revoca dal beneficio

Il beneficio può essere revocato e gli importi già fruiti recuperati, nel caso in cui, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, avvenga il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (gmo) del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

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