Il DL Coesione introduce lo sgravio totale per le aziende di alcune regioni ben definite che assumono a tempo indeterminato. Come funziona e chi ne ha diritto?
Tra le varie novità previste dal DL Coesione vi è lo sgravio totale per le regioni della Zona Economica Speciale definito “Bonus Zes” in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Quali sono le regioni interessate?
La misura in trattazione interessa le regioni ZES (Zona Economica Speciale) ovvero:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sardegna,
- Sicilia,
ed è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In cosa consiste l’esonero?
L’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro dovuti all’Inps (escluso i premi Inail quindi), ma comunque entro il limite massimo di 650 euro su base mensile.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216 (la cosiddetta “superdeduzione del costo del lavoro”).
Quali requisiti deve possedere l’azienda?
Il datore di lavoro, per potere beneficiare dell’agevolazione, deve:
- occupare non più di 10 dipendenti;
- essere regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- rispettare i principi generali di fruizione dei benefici così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n.150/2015;
- assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un soggetto over 35 e disoccupato da almeno 24 mesi.
Revoca dal beneficio
Il beneficio può essere revocato e gli importi già fruiti recuperati, nel caso in cui, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, avvenga il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (gmo) del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.