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Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni su sostanze tossiche e cancerogene

Il Decreto Legislativo n. 135 del 4 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, ha introdotto un importante aggiornamento normativo riguardante la sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di migliorare la protezione dei lavoratori esposti a rischi specifici. Esso rappresenta la risposta italiana alla direttiva europea (UE) 2022/431, apportando modifiche significative alla normativa già esistente, ossia la direttiva 2004/37/CE, che riguarda la protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene o mutagene sul posto di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: le principali novità introdotte dal decreto

Il Decreto 135/24 apporta numerose modifiche al precedente Decreto Legislativo n. 81/2008, conosciuto anche come Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, attraverso 22 articoli e tre allegati. Tra i punti principali, la normativa introduce nuove definizioni riguardanti le sostanze tossiche per la riproduzione, una categoria che si aggiunge agli agenti cancerogeni e mutageni già considerati dalla normativa precedente.

La tossicità riguarda non solo i lavoratori in generale, ma anche particolari categorie di lavoratrici, come quelle in stato di gravidanza o in fase di allattamento, per le quali il rischio deve essere attentamente valutato. Tra le novità si segnala l’introduzione di due categorie di sostanze tossiche per la riproduzione: quelle prive di una soglia di esposizione sicura e quelle che, al contrario, hanno un livello di esposizione al di sotto del quale non rappresentano un pericolo per la salute. Queste nuove definizioni, descritte all’art. 234 del decreto, arricchiscono il quadro normativo e impongono ai datori di lavoro di adottare misure specifiche di prevenzione e protezione.

Le responsabilità dei datori di lavoro riguardo la sicurezza sul lavoro

Il decreto introduce una serie di obblighi per i datori di lavoro, soprattutto per quanto riguarda l’informazione e la formazione del personale esposto a sostanze pericolose. In particolare, gli art. 10 e 11 forniscono indicazioni dettagliate su come gestire il rischio legato alla manipolazione o produzione di sostanze tossiche per la riproduzione, richiedendo che tali rischi siano adeguatamente valutati e documentati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.

Un’altra novità importante riguarda la sorveglianza sanitaria. I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere sottoposti a visite mediche periodiche, con cadenza almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche o private. Questa disposizione si applica in particolare ai lavoratori che manipolano farmaci pericolosi contenenti tali sostanze. Il D.Lgs. specifica, inoltre, che il datore di lavoro è responsabile dell’etichettatura chiara e leggibile di impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti pericolosi, in conformità con il regolamento europeo CE 1272/2008.

Gestione della documentazione sanitaria e delle cartelle di rischio

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, cambiano anche le norme relative alla gestione della documentazione sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze pericolose. Le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie, che in precedenza erano gestite dall’ISPESL, passeranno sotto la responsabilità dell’INAIL. Questa documentazione dovrà essere conservata per un lungo periodo: fino a 40 anni dalla cessazione dell’esposizione per gli agenti cancerogeni e mutageni, per almeno 5 anni per le sostanze tossiche per la riproduzione.

Anche la registrazione dei tumori correlati all’esposizione professionale passa sotto la gestione dell’INAIL. L’istituto sarà incaricato della registrazione dei casi di tumore e degli effetti nocivi sulla fertilità e sulla funzione sessuale, garantendo così un monitoraggio continuo dei rischi correlati a queste esposizioni.

Le modifiche agli allegati del Testo Unico

Il decreto non solo modifica gli articoli del Testo Unico, ma interviene anche sugli allegati del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, l’allegato 3B viene aggiornato per includere i rischi legati all’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione. L’allegato XXXVIII, che contiene i valori limite di esposizione professionale, viene sostituito interamente con una nuova versione aggiornata.

Viene, inoltre, abrogato l’allegato XXXIX, mentre all’allegato XLIII vengono aggiunte disposizioni relative ai nuovi valori limite di esposizione. In particolare, l’allegato XLIII -bis introduce i nuovi limiti per le sostanze tossiche per la riproduzione, rafforzando ulteriormente le misure di protezione nei confronti dei lavoratori.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’11 ottobre 2024. Il tempo necessario per le aziende e i datori di lavoro di adeguarsi ai nuovi obblighi e garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro.

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