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Smart working

Smart working: spetta il risarcimento in caso di infortunio mentre si lavora da casa?

Lo smart working è regolamentato da un accordo tra le parti. Ma cosa succede in caso di infortunio? L’Inail riconosce un risarcimento al lavoratore, ma solo a determinate condizioni.

Lo smart working, regolato dalla Legge n. 81/2017, è cresciuto in modo esponenziale con l’avvento del Covid.

Si tratta di una prestazione di lavoro prevista tramite l’accordo delle parti e che si svolge sia negli uffici aziendali sia al di fuori di essi, purché dentro gli orari massimi di durata previsti per legge e dalla contrattazione collettiva. Perché sia valido, il contratto deve essere sottoscritto dal datore e dal dipendente. Ciò significa che il lavoratore non può essere costretto a svolgere l’attività da remoto, che i termini devono essere messi per iscritto e che ogni eventuale modifica dovrà essere comunicata obbligatoriamente al Centro per l’impiego competente per territorio.

Smart working e tutela del lavoratore

Anche se al di fuori dei locali aziendali, il lavoratore deve essere tutelato dal datore, che deve garantire la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti. Quest’ultimo, responsabile nei confronti dei propri sottoposti, deve fornire loro un’informativa scritta sui rischi e i sui pericoli legati all’attività che svolgono. Deve inoltre specificare gli strumenti a disposizione dei lavoratori (pc, tablet, smartphone etc.), i tempi di disconnessione e di riposo.

La normativa sul lavoro da remoto

In caso di infortunio il lavoratore in smart working, seguendo le logiche del lavoro “tradizionale”, ha diritto al risarcimento. L’Inail si adatta così ad una nuova forma di prestazione lavorativa, che oggi potrebbe essere svolta nella propria abitazione, in luoghi pubblici o in spazi di coworking. L’istituto, in questo modo, riconosce di fatto una continuità nella tutela dei lavoratori, nonché un cambiamento nelle modalità di lavoro.  

In base a quanto disposto dalla circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017 si precisa che:

  • il lavoratore viene tutelato dagli infortuni legati ai rischi dell’attività lavorativa e delle attività accessorie, purché strumentali alle mansioni del dipendente;
  • sono necessari accertamenti specifici volti a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela;
  • la copertura assicurativa non riguarda i casi in cui i lavoratori si espongano volontariamente al rischio, andando contro le misure individuate dal datore (cosiddetto rischio elettivo).

Infine si sottolinea come la responsabilità dell’imprenditore sia da escludere quando il rischio sia causato dal lavoratore attraverso comportamenti abnormi o qualora l’attività di fatto non sia collegata al suo incarico.

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