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Superminimo: cos’è e come funziona?

L’azienda può decidere di includere un superminimo nella retribuzione di un proprio dipendente. Generalmente di tipo assorbibile, ma in alcune casistiche è possibile renderlo non assorbibile.

Il superminimo è una delle voci che compongono la busta paga di un lavoratore. Si tratta di un compenso aggiuntivo rispetto alla paga base stabilita dai vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

A quali soggetti viene concesso il superminimo?

La sua concessione può essere frutto di una trattazione collettiva tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali oppure di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro. Nel primo caso viene denominato superminimo collettivo, mentre nel secondo individuale.

Non tutti i lavoratori hanno quindi diritto a questa quota extra di retribuzione, che può essere stabilita alla firma di un nuovo contratto di lavoro oppure anche in sede di aumento. In entrambi i casi, ci si accorda per raggiungere un determinato importo mensile, aggiungendo al minimo tabellare una certa somma che viene inquadrata come superminimo.

Assorbibilità del superminimo

Alla sottoscrizione del contratto di lavoro oppure di un suo adeguamento, in presenza di una quota di retribuzione aggiuntiva, deve essere indicato se al lavoratore verrà erogato un superminimo assorbibile oppure non assorbibile.
Un eventuale aumento della retribuzione ottenuto in seguito ad un aumento dei minimi stabiliti da ciascun CCNL o a un passaggio a un livello di inquadramento superiore produrrà effetti diversi.
Nel caso del superminimo assorbibile l’aumento ottenuto può essere “assorbito” dalla quota extra già riconosciuta al lavoratore e quindi avere un effetto positivo ridotto o nullo.
Per fare un esempio pratico, se un dipendente ha una paga base di 1500 euro a cui si somma un superminimo assorbibile di 50 euro e ottiene un aumento di 100 euro, la sua paga base passa da 1500 a 1600 euro andando ad azzerare la quota di superminimo. In questo caso l’aumento di 100 euro ha eroso la quota aggiuntiva e prodotto un effetto positivo per il dipendente di soli 50 euro.

Il superminimo non assorbibile è generalmente associato a particolari meriti del lavoratore, come la speciale qualità del lavoro svolto o la maggiore onerosità delle mansioni. È quanto stabilisce la Corte di cassazione con l’ordinanza 10779/2020. In questo caso, a differenza del precedente, l’aumento avrebbe comunque alzato la paga base a 1600 euro, mantenendo però la quota di superminimo. L’aumento effettivo per il dipendente sarebbe quindi stato di 100 euro.

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