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Violazioni contributive: cosa prevedono le nuove regole?

La sanzione civile consiste in una somma calcolata in percentuale sull’importo non versato entro il termine stabilito dalla legge e determinata in ragione d’anno (tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5%) dal giorno successivo alla scadenza non rispettata e fino alla data di pagamento di quanto dovuto ovvero fino al raggiungimento del tetto massimo, differenziato a seconda che si tratti di omissione contributiva oppure evasione.

Le novità del decreto PNRR

Il decreto PNRR, dal 1° settembre 2024, ha modificato l’apparato sanzionatorio in materia contributiva allo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo del contribuente trasgressore.

Quando si verifica l’omissione contributiva?

L’omissione contributiva si verifica nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

La violazione è punita con una sanzione civile determinata in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (dal 18 settembre pari a 3,65%) maggiorato di 5,5 punti percentuali, che non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza (Inps, circolare 49 del 2016).

Al fine di favorire l’adempimento spontaneo, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a) del Decreto PNRR, una nuova tipologia di ravvedimento operoso (simile a quello in ambito fiscale), infatti, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge:

  • in unica soluzione,
  • spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori,

la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti.

Quando si verifica l’evasione contributiva?

Si configura l’ipotesi dell’evasione contributiva quando l’inadempienza è connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, attuate appositamente con l’intenzione di non versare i contributi o premi tramite l’occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

In pratica, nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento.

In tema di evasione, il sistema sanzionatorio rimane sostanzialmente invariato:

  • il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione non può comunque essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi ed il versamento degli stessi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa e in unica soluzione, il datore di lavoro è invece tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. In tali casi la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Unica novità in merito, il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

Esempio di calcolo: omissione

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