La malattia per eventi extralavorativi (altrimenti si tratterebbe di infortunio sul lavoro) può essere definita come un’alterazione dello stato di salute (ma anche una lesione) del prestatore di lavoro subordinato.
Cosa comporta la malattia?
La malattia ha come conseguenza:
- la concreta e temporanea incapacità allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- la sospensione del rapporto di lavoro attraverso una temporanea interruzione dell’esecuzione del contratto di lavoro che continua però ad esistere ma è come “congelato” con riferimento ai suoi effetti.
La temporanea incapacità, non deve essere assoluta, ma deve essere circoscritta alle concrete modalità di esecuzione delle mansioni lavorative.
Se lo stato patologico del lavoratore, quindi, non è di ostacolo allo svolgimento delle mansioni alle quali il lavoratore è adibito, questo non comporta malattia ovvero non porta alla sospensione del rapporto di lavoro e il lavoratore dovrà prestate la propria attività.
Quali diritti ha il lavoratore?
Al lavoratore in malattia è riconosciuto il diritto:
- alla retribuzione o a un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, nel caso in cui la legge non preveda forme equivalenti di assistenza o previdenza (art. 2110, c. 1, c.c.);
- alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di tempo stabilito dalla legge (periodo di comporto), al termine del quale il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 c.c.;
- al computo del periodo di assenza da lavoro nell’anzianità di servizio.
Il lavoratore è soggetto ad obblighi?
Nonostante la sospensione del rapporto di lavoro esoneri il prestatore di lavoro dall’adempiere alla propria obbligazione principale ossia di svolgere la prestazione lavorativa, egli è comunque tenuto a rispettare gli obblighi accessori che discendono dal rapporto di lavoro stesso ovvero:
- i generali principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli e lesivi del rapporto di fiducia con il datore quali ad esempio attuare azioni:
- che dimostrino una fraudolenta simulazione dell’evento sospensivo;
- siano tali da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il rientro in servizio;
- il dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.
Attraverso le attività realizzate da agenzie di investigazione private, è possibile raccogliere le prove del mancato rispetto degli obblighi e doveri di cui sopra.
Al fine di legittimare la propria assenza dal posto di lavoro ed evitare l’irrogazione di provvedimenti disciplinari il lavoratore è inoltre obbligato a:
- avvisare immediatamente l’azienda, per telefono o altro mezzo di comunicazione previsto, ove questo sia richiesto dal ccnl applicato e/o regolamento aziendale e comunque per rispetto degli obblighi di correttezza cui deve sempre attenersi il lavoratore;
- recarsi dal medico per il rilascio del certificato che attesti la malattia il certificato medico verrà trasmesso al datore in modalità telematica;
- comunicare al datore il numero del certificato;
- consentire l’effettuazione delle visite mediche di controllo anche dei giorni festivi se coperti da certificato rendendosi reperibile ai soggetti aventi diritto di accertare il suo stato di salute durante tutto il periodo di malattia secondo le seguenti modalità:
Dipendenti di imprese private | Dipendenti della Pubblica Amministrazione |
dalle 10:00 alle 12:00 | dalle 9:00 alle 13:00 |
dalle 17:00 alle 19:00 | dalle 15:00 alle 18:00 |
di ogni giorno, compresi domenica e festivi | compresi domenica e festivi |
Il datore di lavoro può controllarmi?
Il datore di lavoro non può compiere direttamente gli accertamenti sull’assenza del lavoratore per malattia.
Il datore di lavoro quindi, al fine di controllare le assenze per malattia dei suoi dipendenti, può avvalersi esclusivamente dei servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, che sono tenuti a compiere il controllo quando il datore lo richieda avendo questi facoltà di indicare data e fascia oraria di preferenza.
Le strutture competenti sono:
- le ASL, mediante i rispettivi servizi medico-legali;
- l’INPS, mediante apposito personale medico.
E se non sono in casa quando arriva il controllo?
Per assenza deve intendersi non solo l’allontanamento fisico dall’abitazione ma anche il rifiuto di sottoporsi a visita o il non permettere la visita stessa con un comportamento negligente.
In caso di assenza alla visita domiciliare il lavoratore:
- viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale Inps in una data immediatamente successiva;
- è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza al datore di lavoro al fine di non incorrere in azioni disciplinari. L’assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità infatti, configura infatti un’inadempienza, non solo verso l’INPS, ma anche nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso in cui l’assenza a visita di controllo non sia giustificata il lavoratore può incorrere nelle seguenti sanzioni:
Assenza Sanzione Assenza all’unica visita di controllo Perdita dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia ed erogazione dell’indennità nella misura intera per il restante periodo Assenza alla prima visita Perdita dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia o per il minor periodo che precede la visita successiva Assenza alla seconda visita Perdita del 50% dell’indennità fino alla conclusione dell’evento morboso (oltre all’intera indennità per i primi 10 giorni di malattia di cui alla prima visita) Assenza ingiustificata alla terza visita (dopo altre due visite in cui il lavoratore risultava assente) A decorrere da questa data cessa l’erogazione dell’indennità a carico Inps Assenza ingiustificata a visita domiciliare, seguita da presentazione alla visita ambulatoriale Perdita del 100% dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia, comunque non oltre il giorno precedente la presentazione presso l’ambulatorio